Responsabilità scolastica e dovere di vigilanza durante la ricreazione: il caso della “giustizia fai-da-te”
La vigilanza sugli alunni da parte del personale docente non si limita alle sole ore di lezione frontale, ma si estende a tutti i momenti della giornata scolastica, compresa la ricreazione. Una recente pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila (sentenza n. 403/2026) ha riacceso i riflettori sulla responsabilità degli insegnanti nel prevenire non solo gli incidenti diretti, ma anche le reazioni e i comportamenti di ritorsione tra studenti.
La dinamica dei fatti
La vicenda nasce dalla richiesta di risarcimento avanzata dai genitori di un’alunna rimasta infortunata a seguito di un episodio avvenuto a scuola. Durante la pausa ricreativa in cortile, una studentessa faceva cadere un compagno con uno sgambetto. L’episodio passava inosservato all’insegnante presente.
Pochi minuti dopo, durante il rientro verso le aule dalla mensa, il bambino colpito, spinto da una logica di rivalsa, rincorreva la compagna facendola cadere a terra e causandole diverse lesioni fisiche.
Dalla prima istanza alla decisione d’Appello
Se in primo grado le pretese risarcitorie della famiglia erano state rigettate, la Corte d’Appello — a seguito di un rinvio dalla Corte di Cassazione — ha ribaltato l’esito del giudizio, riconoscendo la responsabilità parziale dell’istituto scolastico.
Secondo i giudici, l’insegnante ha mancato al proprio dovere di sorveglianza per due motivi principali:
- Mancata percezione del primo evento: Il docente non si è accorto dello sgambetto iniziale avvenuto in cortile.
- Mancato intervento preventivo: Se l’educatore fosse intervenuto tempestivamente per redarguire la prima scorrettezza, avrebbe placcato il senso di ingiustizia del bambino, evitando la successiva ritorsione. In alternativa, avrebbe potuto separare i due alunni durante il tragitto.
Principi di diritto: la portata dell’obbligo di custodia
La sentenza ribadisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: l’obbligo di vigilanza a carico della scuola decorre dal momento esatto in cui l’alunno fa ingresso all’interno del perimetro scolastico, a prescindere dal fatto che le lezioni siano iniziate o meno.
L’insegnante è chiamato a prevedere e prevenire anche le possibili evoluzioni psicologiche dei diverbi tra studenti. L’assenza di un richiamo autorevole può spingere il minore a cercare una “giustizia fai-da-te”, determinando la responsabilità della struttura per i danni conseguenti.
