Scuola e pensioni: la Corte Costituzionale cancella il limite rigido dei 70 anni
Una svolta cruciale interessa il sistema previdenziale del comparto istruzione. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità del tetto massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio del personale scolastico che non ha ancora raggiunto i requisiti minimi per la pensione di vecchiaia.
Con la sentenza n. 125, depositata il 14 luglio 2026, la Consulta ha bocciato l’articolo 509, comma 3, del Testo Unico della scuola (D.Lgs. n. 297/1994). La norma è stata ritenuta incostituzionale nella parte in cui imponeva il collocamento a riposo forzato al compimento del settantesimo anno d’età, ignorando i progressivi adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa sulle pensioni.
L’origine del caso: il ricorso di una dipendente
La vicenda legale è partita dal ricorso presentato da una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). La lavoratrice, inquadrata nel sistema contributivo puro, era stata mandata in pensione d’ufficio senza però aver maturato il diritto all’assegno previdenziale di vecchiaia.
Per colmare questo vuoto e raggiungere i requisiti necessari, la dipendente aveva richiesto di prolungare la propria attività lavorativa fino a 71 anni. Di fronte al rifiuto dell’amministrazione – che si era trincerata dietro il limite invalicabile dei 70 anni previsto dal Testo Unico – la controversia è giunta davanti alla Corte di Cassazione. Quest’ultima, avvalendosi dello strumento del rinvio pregiudiziale (art. 363-bis c.p.c.), ha investito della questione la Corte Costituzionale.
Le ragioni della Consulta: tutelare il diritto alla pensione
I giudici della Consulta hanno chiarito che il legislatore non può imporre sbarramenti anagrafici rigidi che impediscano di fatto al lavoratore di conseguire la pensione minima.
Richiamando i propri orientamenti giurisprudenziali, la Corte ha evidenziato come l’articolo 38 della Costituzione tuteli il diritto a un trattamento previdenziale adeguato. Di conseguenza:
- Non è ammissibile che un dipendente pubblico venga rimosso dall’incarico rimanendo contemporaneamente privo sia dello stipendio sia della pensione.
- Mantenere una soglia fissa a 70 anni è irragionevole, poiché contrasta con l’innalzamento automatico dell’età pensionabile legato alle aspettative di vita.
- L’attuale assetto previdenziale rischiava di creare un pericoloso “vuoto di tutela” per chi ha iniziato a lavorare più tardi o con il sistema contributivo.
Cosa cambia adesso per il personale della scuola?
La decisione della Corte Costituzionale cancella di fatto l’automatismo dei 70 anni. D’ora in avanti, i dipendenti della scuola che non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia potranno richiedere il trattenimento in servizio oltre la soglia dei 70 anni.
La rigidità del vecchio limite viene sostituita da un criterio dinamico, che aggancia la permanenza sul posto di lavoro alla maggiore età anagrafica individuata sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita vigenti al momento del pensionamento.
Un limite irragionevole che tradiva lo scopo della legge
Nelle motivazioni pubblicate a margine della sentenza, l’Ufficio Stampa della Consulta ha ricordato che l’istituto del trattenimento in servizio nasce proprio per consentire al lavoratore di perfezionare i requisiti per la pensione.
Fissare un limite invalicabile del tutto scollegato dalle riforme previdenziali e dall’aspettativa di vita finiva per tradire lo scopo stesso della norma, risultando non solo incoerente ma intrinsecamente irragionevole a livello costituzionale.
