Pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3: tutto quello che devi sapere
Sono state avviate le pubblicazioni delle graduatorie relative al concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per la scuola dell’infanzia e primaria. Di seguito trovi una guida completa ai criteri di formazione, alle riserve e ai diritti dei candidati.
Come si forma la graduatoria
Il punteggio finale — per ciascuna classe di concorso e per il sostegno — si calcola sommando il voto della prova scritta, il voto della prova orale e la valutazione dei titoli.
Il numero di candidati inseriti nella graduatoria dei vincitori non può superare il numero di posti previsti dal bando. In caso di rinunce, si procede per scorrimento tra i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta nel rispetto delle quote di riserva previste dall’art. 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale n. 2.
L’elenco del 30%
La graduatoria dei vincitori viene integrata, per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, con i candidati risultati idonei: ovvero coloro che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo nella prova orale. Tale integrazione non può superare il 30% dei posti messi a concorso.
Attenzione: solo i vincitori mantengono il diritto all’assunzione in ruolo, anche al termine del triennio.
Le quote di riserva
I candidati riservisti possono occupare fino al 50% dei posti disponibili, nel rispetto della normativa sui pubblici concorsi. Le tipologie di riserva fanno riferimento a tre principali fonti normative:
- Legge n. 68/1999 — norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
- D.Lgs. n. 66/2010 — codice dell’ordinamento militare.
- D.L. n. 44/2023, convertito in L. n. 74/2023 — quota pari al 15% riservata a chi ha svolto servizio civile nazionale e universale.
Chiarimento sulla riserva del 30%
Qualora tra i vincitori figurino candidati titolari della riserva del 30% (ex art. 13, commi 9 e 10, dei D.M. nn. 205 e 206/2023), è possibile che questi non ne abbiano beneficiato — sia perché già inseriti in graduatoria per merito di punteggio, sia perché titolari di un’altra tipologia di riserva. In entrambi i casi, la quota prevista dalla riserva del 30% si considera comunque rispettata. Questo chiarimento è tratto da una nota dell’USR Umbria riferita al PNRR1, ma rimane valido anche per il PNRR3, in quanto il bando ricalca le stesse disposizioni dei concorsi precedenti.
