Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha sbloccato il piano assunzioni per il 2026. Con il Decreto Ministeriale n. 1010 del 6 agosto 2026, firmato dalla ministra Anna Maria Bernini, sono stati definiti i criteri di riparto e assegnati i budget ai singoli atenei statali per l’inserimento di nuovi docenti, ricercatori e personale a tempo indeterminato.
Il provvedimento, che disciplina il turn-over per il triennio, si basa sui dati relativi alle cessazioni dal servizio registrate nel corso del 2025.
Come funziona il calcolo dei “punti organico”
Il budget a disposizione di ogni università viene calcolato utilizzando un’unità di misura specifica: il punto organico (PO), che corrisponde al costo medio nazionale di un professore di prima fascia. Per il 2026, il valore economico di un punto organico è fissato a 118.038,99 euro.
Attraverso questa metrica vengono quantificati sia i risparmi derivanti dai pensionamenti sia l’impatto economico di nuove assunzioni e progressioni di carriera. Complessivamente, il sistema universitario può contare su un limite di spesa legato alle cessazioni 2025 pari a:
- Il 75% della spesa per il personale di ricerca cessato;
- Il 100% della spesa per le restanti categorie di personale andate in pensione.
Su scala nazionale, le uscite del 2025 ammontano a 1.744,69 punti organico, mentre il decreto ne redistribuisce 1.703,32 per le assunzioni 2026, garantendo una copertura media del turn-over vicina al 98%.
I criteri di riparto tra gli atenei: Categoria A e Categoria B
La distribuzione delle risorse non avviene in modo lineare, ma premia la virtuosità finanziaria dei singoli enti, valutata al 31 dicembre 2025. Le università sono divise principalmente in due gruppi:
1. Università in Categoria A (Atenei sotto osservazione)
Rientrano in questa fascia gli atenei che presentano un indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80% delle entrate, oppure un indice di sostenibilità economico-finanziaria inferiore a 1. Per queste realtà il margine di manovra è fortemente ridotto: il contingente assunzionale non può superare il 50% della spesa registrata per i pensionamenti del 2025.
2. Università in Categoria B (Atenei virtuosi)
Comprende gli istituti con indicatori in linea con i parametri di legge. In questo caso, il budget si compone di:
- Un contingente base pari al 50% delle proprie cessazioni 2025;
- Un contingente aggiuntivo pari al 20% del margine finanziario disponibile.
Nota bene: Fanno eccezione alcune specificità territoriali, come l’Università di Trento (i cui vincoli sono regolati direttamente dalla Provincia autonoma), e gli atenei con conti in forte tensione finanziaria, che subiscono il blocco totale delle assunzioni per un anno intero.
Penalizzazioni per chi non assume dall’esterno
Il decreto conferma la linea dura contro la chiusura autoreferenziale degli atenei. In base alla Legge 240/2010 (articolo 18), le università devono riservare almeno un quinto dei posti da professore di ruolo a docenti esterni che non abbiano prestato servizio nell’ateneo negli ultimi tre anni.
Gli atenei che non hanno rispettato questo parametro nel triennio 2021-2023 subiscono decurtazioni fino al 10% dei punti organico assegnati. Le risorse sottratte per via di questa sanzione vengono successivamente rigirate a favore degli atenei virtuosi della Categoria B.
Il prelievo statale sui pensionamenti
In linea con le disposizioni della Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), una quota dei risparmi generati dai pensionamenti non resterà nelle casse degli atenei, ma verrà trattenuta direttamente dallo Stato attraverso decurtazioni sul Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO):
- Il 25% della spesa per i ricercatori andati in pensione nel 2025 (pari a 41,38 punti organico, ovvero circa 883.861 euro);
- Il 25% della spesa per il personale non ricercatore cessato nel 2024 (pari a 348.985 euro).
